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4 ott 2010

TERREMOTI: TOSCANA ILLEGALE SU NORME ANTISISMICHE, PERICOLO PER UN COMUNE SU QUATTRO

Firenze, 4 ottobre 2010

Comunicato stampa

LA TOSCANA AGGIRA LE NORME NAZIONALI ANTISISMICHE

PdL: "A RISCHIO LA SICUREZZA DEI CITTADINI IN UN COMUNE TOSCANO SU QUATTRO"

"C'è un modo tutto toscano di applicare le norme antisismiche. Un modo
che aggirando le disposizioni nazionali, mette a rischio le
costruzioni di numerosi Comuni della nostra Regione. La Giunta
regionale intervenga per sanare questa anomalia e garantire la
sicurezza dei cittadini toscani".

A sollevare la questione e invocare il rispetto da parte della Giunta
regionale della normativa nazionale antisismica l'intero gruppo del
PdL con un'interrogazione depositata oggi che vede come primi
firmatari Giovanni Donzelli, Stefania Fuscagni (Portavoce
dell'Opposizione), Alberto Magnolfi (capogruppo), e Paolo Ammirati.

Un'ordinanza del Presidente del Consiglio risalente al 2003 definisce
la ripartizione delle zone sismiche, suddividendo il territorio in
quattro zone, a seconda del grado di sismicità, prevedendo per
ciascuna di esse un diverso regime di controlli per gli interventi
edilizi: autorizzazioni preventive per le zone 1 e 2 (alta e media
sismicità), regime semplificato con solo deposito del progetto e un
eventuale e successivo controllo a campione per le zone 3 e 4 (bassa
sismicità).

"La ripartizione del territorio in zone – ricordano i consiglieri del
PdL - è di competenza esclusiva dello Stato, mentre spetta alle
Regioni l'inserimento dei Comuni nelle diverse zone. Ebbene nel 2006
la Regione Toscana, dopo aver vista dichiarata l'incostituzionalità
dell'articolo riguardante i controlli antisismici – giudicati poco
stringenti dalla Suprema Corte – pensò bene di derogare dalla
normativa nazionale inventandosi una quinta zona, denominata 3S, con
un regime di controllo semplificato equiparabile alla zona 3. Quanti i
Comuni inseriti nella nuova zona? 106, la maggior parte dei quali
erano precedentemente inseriti nella zona 2, a rischio sismico medio.
Comuni quindi – Firenze, Prato, Siena, Livorno tra questi – retrocessi
non nella classifica del rischio, ma in quella della sicurezza",
attaccano i consiglieri del PdL.

"Nonostante le segnalazioni e l'allarme lanciato dall'Ordine dei
Geologi, e nonostante la frequenza di eventi sismici consigli di non
sottovalutare il rischio, la Regione mantiene in vita questa quinta
zona promiscua, derogando la legge e, soprattutto, mettendo a
repentaglio la sicurezza dei cittadini che vi abitano, e che rischiano
di vivere in zone a media sismicità ma in edifici controllati secondo
i criteri utilizzati per le zone a basso rischio", concludono i
firmatari dell'interrogazione chiedendo a Rossi di sanare l'anomalia e
ricollocare tutti i Comuni toscani nelle zone sismiche previste dalla
legge nazionale.

A SEGUIRE IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Firenze, 4 ottobre  2010

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale

On. Alberto Monaci

SEDE

Interrogazione a risposta scritta

Ai sensi del Regolamento Interno

Art. 164

Oggetto: in merito alla suddivisione delle zone simiche in regione
Toscana e alla individuazione della zona sismica 3S tramite delibera
n. 431 del giugno 2006.

I Sottoscritti Consiglieri

Preso atto che:

-          il decreto legislativo del 31 marzo del 1998, n. 112, ha
disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
regioni e agli enti locali stabilendo quali funzioni sono mantenute
dallo Stato;

-          l'articolo 93, primo comma, lettera g), in particolare, ha
stabilito che restano nella competenza esclusiva dello Stato le
funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche;

-          l'articolo 94 del TU sull'Edilizia (DPR 380/2001) al suo
primo comma, sancisce che non possono iniziare lavori nelle località
sismiche senza preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della Regione salvo che i lavori non ricadano su una
zona a bassa sismicità;

-          in data 10 marzo 2003 in esecuzione dell'articolo 93, primo
comma, lettera g) del decreto legislativo 112/1998 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha emanato l'Ordinanza n. 3274 (Supplemento
Ordinario dalla GU n. 105 del giorno 8 maggio 2003) contenente quattro
allegati che fanno "parte integrante e sostanziale" dell'Ordinanza
medesima. Nell'allagato n. 1 sono stabiliti i criteri per
l'individuazione delle zone sismiche  e alla lettera a) si dispone
quanto segue "le norme tecniche indicano 4 valori di accelerazione
orizzontale (ag/g) di ancoraggio delle spettro di risposta elastico e
le norme progettuali e costruttive da applicare: pertanto il numero
delle zone è fissato in 4";

-          il territorio sismico italiano, quindi, è suddiviso per
disposizione statale in 4 zone sismiche: la zona n. 1 è ad alta
sismicità; la zona n. 2 è a media sismicità; le zone 3 e 4 sono a
bassa sismicità;

-          compito delle Regioni è "collocare" i comuni di
appartenenza territoriale in una delle 4 zone sismiche secondo i
criteri predefiniti dall'amministrazione centrale;

Tenuto conto che:

-          l'inclusione nelle zone 1 e 2 (rispettivamente ad alta e
media sismicità) comporta l'autorizzazione sismica preventiva come
previsto nel citato art. 94 del TU sull'Edilizia, mentre l'inserimento
nelle zone 3 e 4 implica un regime di controllo semplificato
consistente nel mero deposito del progetto edilizio e degli allegati
presso l'ufficio tecnico regionale competente ed in un successivo – e
solo eventuale - controllo peraltro esclusivamente a campione tramite
sondaggi e nella misura del 10%;

-          come bene si specifica anche in un documento del 17 aprile
2009  a cura dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta –
Livorno- Lucca- Pisa (con sede a Livorno) con Delibera di Giunta
regionale n. 431 del 19 giugno 2006 è stata istituita "una zona 3S […]
si tratta di 106 Comuni che possono andare in zona 3 (a bassa
sismicità) o in zona 2 (a media sismicità). In questa zona 3 S non
viene diminuito il livello di protezione precedente e le costruzioni
devono essere progettate e realizzate con le azioni sismiche della
zona 2" ribadendo, tuttavia, più avanti che "sono assoggettati a
verifica tramite il metodo a campione secondo le modalità previste nel
presente regolamento tutti gli interventi da realizzare nelle zone 3S,
3 e 4 relativi ai progetti interessati". In sostanza si deduce che
seppure i criteri di costruzione nell'area 3S devono essere uguali ai
criteri di costruzione che interessano gli edifici posti in area 2
(cioè a medio rischio sismico) - lasciando dedurre che il rischio
sisimico si presenta come similare – i criteri di controllo della zona
3S sono comuni a quelli delle zone 3 e 4 cioè a basso rischio sismico.
Da ciò ne discende che la zona 3S (come molti hanno fatto notare) è
una sorta di zona "schizzofrenica" in quanto per costruire si
richiedono tutte le attenzioni che vengono richieste per la
costruzione in zona 2 (cioè a medio rischio sismico), ma per quanto
concerne i controlli la zona 3S è equiparata ad una zona a basso o
bassissimo rischio sismico;

Ricordato che:

-          l'articolo 105 della Legge 1 del 2005 prescriveva in
materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzione in zone sismiche- che chiunque intendesse procedere a
costruzioni, riparazioni e/o sopraelevazioni nelle zone sismiche era
tenuto semplicemente a darne mero preavviso alla struttura regionale
competente e per inizio lavori non era prevista l'autorizzazione
sismica preventiva;

-          la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile – 5
maggio 2006 n. 182 (GU 10 maggio 2006, n.19, I serie speciale)
dichiarava - per "esigenze prioritarie, fondamentali e imprescindibili
di incolumità e di sicurezza della persona oltre che di salvaguardia
dell'integrità del patrimonio edilizio-architettonico" -
incostituzionale l'articolo 105 della legge regionale 1 del 2005 nella
parte in cui (terzo comma) per gli interventi in zona sismica doveva
semplicemente darsi preavviso scritto alla struttura regionale
competente senza che, per iniziare i lavori, fosse necessaria
l'autorizzazione scritta preventiva (che non è comunque richiesta per
le costruzioni nelle zone a bassa sismicità) delle struttura regionale
stessa salva la possibilità di controlli a campione nella misura del
10%;

-          a seguito della sentenza dalla Corte Costituzionale sopra
richiamata, in data 16 giugno 2006 la GR della Toscana ha approvato la
delibera n. 431 con la quale aggiungeva alle 4 zone sismiche stabilite
dalla Stato (cui, si ribadisce, compete in via esclusiva l'istituzione
– non l'individuazione- delle zone sismiche) una quinta zona che viene
denominata zona 3S;

-          in seguito alla delibera regionale sopra richiamata per
iniziare la costruzione in Toscana nella zona 3S (parte della quale
zona prima era compresa nella zona a 2 cioè a "media sismicità") basta
depositare presso il Genio Civile il progetto e i relativi allegati
all'atto della presentazione dell'istanza di costruzione;

Evidenziato che:

-          con la delibera sopra ricordata la Regione Toscana ha
derogato, in termini esorbitanti, alle proprie competenze in quanto ha
emesso un atto amministrativo in una materia che è di esclusiva
competenza dello Stato come la definizione di una zona sismica
aggiuntiva alle 4 ordinarie in quanto alle Regioni compete di
individuare e non di istituire zone sismiche stabilendo quali porzioni
del proprio territorio rientrano in una o nell'altra delle categorie
definite, appunto, dall'autorità statale;

-          la zona sismica 3S è evidentemente "zona equivoca" perché
se in merito alla valutazione del rischio sismico lì presente è
omologata alla zona 2 (a medio rischi sismico) tanto che i criteri di
costruzione sono i medesimi, è al tempo stesso omologata alle zone 3 e
4 per le regole e le modalità di controllo e verifica (cioè alle zone
a basso o bassissimo rischio sismico);

-          ben 106 comuni sui 287 toscani che in precedenza
rientravano in zona 2 ( a "media sismicità" e quindi vincolati al
preventivo e scritto nulla osta) sono stati inseriti nella nuova zona
sismica 3S;

-          nell'agosto 2006 in un saggio di Francesca Pellegrini,
apparso in una rivista urbanistica, si metteva in evidenza le
"eccezionali anomalie" del sistema urbanistico toscano scrivendo, tra
l'altro, " l'istituzione di questa nuova zona 3S, infatti, e
l'assoggettamento della stessa ad una sorta di disciplina promiscua,
che richiama tanto quella delle zone a media sismicità – da cui
originariamente proviene -  sia quelle delle zone a bassa sismicità,
non soggette a particolari controlli e verifiche, sembra un mero
artifizio normativo creato per eludere la normativa statale, il cui
rispetto è stato imposto dalla citata pronuncia della Corte
Costituzionale";

-          la questione si è riproposta di recente a seguito di più
ricorsi dinnanzi al TAR Toscana riguardati l'edificazione di due ville
sulla collina circostante Siena (strada dei Cappuccini) Comune incluso
dalla Regione con delibera n. 431 del 2006 nella zona sismica 3S e
quindi "bassa sismicità", mentre in precedenza era a "media
sismicità". La parte ricorrente Maria Grazia Foresi - che si sarebbe
avvalsa della consulenza tecnica di  Massimo Grisanti e del patrocinio
di Gianluigi Ceruti- ha chiesto l'annullamento dei permessi di
costruzione concessi senza autorizzazione sismica scritta preventiva
nell'area compresa nella zona sismica 3S ossia a bassa sismicità;

-          è apparso in data 21 settembre 2010 su Repubblica – sezione
Firenze, pag.11 – e sul Nuovo Corriere di Firenze due articoli che
evidenziano la situazione mettendo in luce anche le conseguenze
giuridiche, oltre che di sicurezza, che questa vicenda porta con sé;

-          nel settembre 2010 è apparsa la lettera aperta di Mariarita
Signorini nel sito di Italia Nostra sezione di Firenze per impegnare
l'Assessore Marson a prendersi l'impegno di risolvere questa
situazione;

-          in data 28 settembre 2010 su Repubblica – Firenze- è
apparso un articolo che richiamava i rilievi alla norma regionale
fatti dal Presidente Regionale dell'Ordine dei geologi a cui la
Regione ha replicato dicendo che l'individuazione della zona 3S è del
tutto legittima e che la zona 3S rappresenta una "scelta cautelativa";

Considerato che:

-          dal 1 gennaio al 19 settembre 2010 gli eventi sismici
avvenuti in Toscana con magnitudo compresa fra 1,4 e 3,5 risultano
essere 27 ed hanno interessato tutte le province ad eccezione di Pisa;

-          nel 2009 gli eventi sismici che hanno interessato la nostra
Regione sono stati 35 con il picco in Mugello (magnitudo 4,2);

-          nel 2008  gli eventi sismici che hanno interessato la
nostra Regione furono 32 con ben 4 eventi di magnitudo superiore a 4;

-          la distribuzione, l'intensità e la frequenza degli eventi
rendono evidente che la Regione Toscana è zona sismica e non a caso
proprio in Toscana nasce il VEL ovvero il programma di valutazione
degli effetti locali dei terremoti;

Assodato che:

-          non ultimi i fatti che hanno interessato la Regione Abruzzo
hanno evidenziato come l'attenzione legislativa e il rispetto delle
regole si rendono necessari per garantire i cittadini ed evitare
immani disastri alle persone e al patrimonio architettonico ed
urbanistico;

Tutto ciò premesso

Interrogano il Presidente della Giunta Regionale

Per sapere:

-          se i fatti sopra elencati, nei contenuti e nella
cronologia, rispondono al vero ed in particolare se risponde al vero
che a seguito del parere della Corte Costituzionale la Giunta
Regionale, tramite delibera di giunta, ha comunque provveduto ad
individuare un'ulteriore zona sismica (detta 3S) esorbitando le
proprie competenze, dando vita ad una legislazione che a detta di
alcuni esperti si determinerebbe come "equivoca e promiscua" in quanto
contestualmente dichiarerebbe i Comuni inseriti nella quinta zona come
inseriti in una zona a bassa e media sismicità determinando procedure
edilizie discrasiche;

-          se non si ritiene che, a seguito della sentenza della
Corte, l'individuazione successiva alla medesima sentenza e tramite
delibera di Giunta di una quinta zona sismica detta 3S non
rappresenti, sotto l'aspetto amministrativo, un atto nullo che si
presenta più dirimente e grave rispetto all'atto illegittimo;

-          se risponde al vero che in Regione Toscana è ancora
presente la quinta sottozona, rispetto alle 4 previste in sede
centrale, denominata 3S che, pur non potendo modificare di fatto la
pericolosità sismica della zona, consente comunque di rilasciare
permessi a costruire senza che gli organi deputati procedano al
preventivo e obbligatorio controllo adottando azioni di  verifica solo
a posteriori e a campione abbassando, per ovvie ragioni non imputabili
alla buona volontà di nessuno, il grado di attenzione e di sicurezza;

-          per quali motivi la Giunta Regionale ha di fatto "eluso" la
sentenza della Corte determinando una quinta zona sismica nella nostra
regione;

-          a chi è attribuibile la replica apparsa in data 28
settembre 2010 su Repubblica- cronaca di Firenze-  riferita
genericamente alla Regione Toscana, nella quale si dice che
"l'istituzione della zona 3S è una misura cautelativa per mantenere i
livelli di sicurezza" quando la suddivisione statale e le norme in
vigore sono già pienamente garanti di tutti gli aspetti mentre
un'ulteriore zona dà avvio ad incertezze incomprensibili oltre che a
equivoci di fondo che portano con sé anche rischi alla popolazione;

-          se non sia intenzione della Giunta Regionale sanare
immediatamente questa anomalia legislativa sopprimendo la quinta zona
sismica denominata 3S e "collocando" tutti i Comuni del territorio
nelle ordinarie quattro zone sismiche.

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